CAMPER CLUB TERRE
DEL SECCHIA
Via Delle
Acque n° 1
42048 –
Rubiera ( RE )
STATUTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1) Denominazione
E’ costituita in
Rubiera ( RE ) una libera Associazione sportiva culturale fra campeggiatori ed
affini, denominata "CAMPER CLUB TERRE
DEL SECCHIA" con sede in Rubiera ( RE ) in via DELLE ACQUE n° 1
Articolo 2) Scopi e Finalità
Gli
scopi e le finalità dell'Associazione sono:
a)
Riunire
persone che praticano la vita all’aria aperta utilizzando veicoli ricreazionali
e similari, e che in genere praticano attività di turismo, promuovendo lo
spirito associativo;
b)
favorire lo
scambio d'esperienze, sia per un migliore utilizzo dei veicoli ricreazionali
sia per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
c)
Promuovere
iniziative per un armonico sviluppo della pratica del turismo itinerante, delle
attività ricreative e culturali nell’ambito di un corretto uso del territorio e
dell’ambiente nel rispetto delle leggi, tempo per tempo vigenti, contribuire
allo sviluppo della dignità e della qualità della vita dei Soci e delle loro
famiglie;
d)
favorire i
rapporti fra Soci e sviluppare le proposte da loro avanzate, aiutandoli ad
organizzare incontri nei luoghi di residenza, favorendo la formazione di gruppi
di viaggio o gestendo direttamente le iniziative;
e)
organizzare,
sostenere e partecipare ad iniziative con finalità culturali, umanitarie, di
protezione civile e di tutela dell'ambiente;
f)
aiutare a
risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa, sicura e
piacevole vita all’aria aperta, sia nelle città sia a contatto con la natura;
g)
promuovere iniziative
per impostare e sviluppare programmi rivolti al turismo in generale , per
l’utilizzo e lo sviluppo del territorio
e per il riconoscimento del diritto di ogni cittadino al godimento della natura
e del patrimonio culturale nel pieno rispetto degli stessi;
h)
Favorire al
suo interno la formazione di sezioni o gruppi per gestire con relativa
autonomia, le specifiche attività che comunque non devono essere in contrasto
con i principi generali del presente Statuto e dovranno avere negli eventuali
loro Organi Direttivi anche un rappresentante del Consiglio Direttivo del Club;
i)
Favorire la
promozione del territorio di Rubiera e dei Comuni circostanti nel mondo del
turismo itinerante in collaborazione e con la fiducia delle rispettive
Amministrazioni;
j)
favorire i
contatti fra i Soci anche attraverso la pubblicazione di un notiziario;
k)
collaborare
con Associazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati, turistici, sportivi,
culturali di città italiane e straniere,
al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo e lo scambio
culturale, e collaborare con attività di volontariato sociale;
l)
promuovere la
costruzione di aree di sosta, parcheggi e campeggi, porre in atto iniziative
rivolte al miglioramento delle aree di
sosta, parcheggi e camper service del territorio circostante;
Su
delibera dell’Assemblea dei soci, l’Associazione può affiliarsi ad
organizzazioni che conseguano, istituzionalmente, scopi affini e/o analoghi;
L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di
quelle a loro strettamente affini od accessorie.
L’Associazione
è apartitica ed al di fuori di ogni organizzazione che abbia, comunque, natura
politica ed è senza scopo di lucro
La
presente Associazione non potrà mai costituirsi, in tutto o in parte, in
società di qualsiasi tipo, nel caso vengano meno le finalità previste dallo
Statuto, si dovrà procedere allo scioglimento così come previsto dall’art.20 del
presente Statuto.
Articolo 3) Patrimonio
Costituiscono
il patrimonio dell’Associazione i beni mobili ed immobili di cui essa è
proprietaria o ne diverrà e tutti gli altri valori di cui ha piena
disponibilità. Tutte le deliberazioni relative al patrimonio, acquisti ed
alienazioni di beni immobili, saranno di competenza dell’Assemblea dei Soci,
mentre acquisti ed alienazioni di beni mobili saranno di competenza del
Consiglio Direttivo.
E’
fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ;
Articolo 4) Libri Sociali
Vengono
istituiti e mantenuti aggiornati:
·
Un libro Soci
·
Un libro
Cassa e Banca
·
Un libro
Verbali dell’Assemblea dei Soci
·
Un libro
Verbali del Consiglio Direttivo;
Articolo 5) Entrate
Per
conseguire le sue finalità, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a)
quote
associative e di iscrizione annuali, ed eventuali quote di entratura
b)
contributi
straordinari stabiliti dall’assemblea dei soci che ne determinano l’ammontare,
c)
da ogni altra
entrata compatibile con gli scopi istituzionali che concorra ad incrementare
l’attivo Sociale.
Articolo 6) Norme Finanziarie
I
fondi per la gestione ordinaria sono depositati presso Istituti di Credito
scelti dal Consiglio Direttivo.
I
documenti per il prelievo potranno essere firmati dal Presidente e/o da un suo
sostituto nominato. Per i prelevamenti superiori a € 500,00 ( cinquecento,00 )
la firma dovrà essere congiunta : il
Presidente con il Segretario Amministrativo o un componente del Consiglio.
Articolo 7)
L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31
Dicembre di ogni anno.
Ogni spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli
stanziamenti previsti dal bilancio Preventivo, fatti salvi i limiti di legge.
Le eventuali spese impreviste saranno di volta in volta
valutate dal Consiglio Direttivo tenuto presente le disponibilità finanziarie
complessive del Club, che non dovranno mai essere in passivo.
Articolo 8)
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre
di ogni anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella del
Collegio dei Revisori ( se previsto ), deve essere depositato presso la
Segreteria del Club, a disposizione dei Soci, non meno di 15 ( quindici )
giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea che è chiamata a
deliberare sul Rendiconto stesso, che dovrà essere convocata non oltre il 30
Aprile dell’anno successivo.
Articolo 9) Iscrizione
L’iscrizione
al "CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA" è aperta a tutti i campeggiatori e
possessori o utilizzatori di veicoli ricreazionali, e a tutti i cittadini
maggiorenni che ne facciano richiesta scritta, purché si tratti di persone di
buona condotta morale..
Chi
intende aderire all'Associazione, deve presentare al Consiglio Direttivo
apposita domanda scritta contenente la dichiarazione di condivisione delle
finalità che la stessa si propone e l’impegno ad osservarne Statuto e
Regolamento, accompagnata dal versamento dell’importo previsto per la quota di
iscrizione e per le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
La
domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di liberatoria nei
confronti del Club per ogni eventuale incidente che possa accadere al Socio, o
ai suoi famigliari, nella sede del Club e nelle immediate vicinanze dello
stesso, prima e durante e dopo le iniziative e manifestazioni organizzate dal
Club cui il Socio partecipi.
Per
l’accettazione delle domande è competente il Consiglio Direttivo
dell’Associazione, in caso di mancato accoglimento della domanda è ammesso il
ricorso al Collegio dei Probiviri, ricorso che deve pervenire al Club con
lettera raccomandata entro 30 ( trenta ) giorni dalla comunicazione del
provvedimento, se la domanda non sarà accolta gli importi saranno restituiti
Ogni
aderente all'Associazione può notificare in qualsiasi momento, per iscritto, la
sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.
Articolo 10) Soci
L’iscrizione
garantisce al Socio maggiore d'età il diritto a partecipare attivamente alla
vita dell’Associazione ed il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci, e la
tessera sociale è nominativa
I Soci si dividono
in Ordinari e Familiari:
1) è Socio Ordinario
la persona maggiorenne che sottoscrive la domanda d’iscrizione, accetta il
presente Statuto, il Regolamento e le delibere emanate dagli Organi
dell'Associazione, partecipa alle Assemblee e può essere chiamato a ricoprire
una carica sociale, , i Soci Ordinari saranno elencati nel libro dei Soci
Ordinari ed aggiornati annualmente;
2)
è Socio Familiare il coniuge, la compagna/o di coppia convivente o altre persone
parenti o affini fino al 2° grado ( figlia/o o nipote ) indicata dal Socio
Ordinario, accetta il presente Statuto, il Regolamento e le delibere emanate
dagli Organi dell'Associazione, ma non può essere chiamato a ricoprire una
carica sociale, i Soci Familiari saranno elencati nel libro dei Soci Familiari ed
aggiornati annualmente;
3)
il voto, agli effetti di qualsiasi istanza sociale prevista dallo Statuto,
compete esclusivamente ai Soci Ordinari
4)
i Soci Ordinari, in loro assenza o impedimento, possono delegare un altro socio
ordinario munito di apposita delega;
5)
Il pagamento della quota associativa spetta ed è di competenza esclusivamente
del Socio Ordinario, il quale ha il diritto di indicare fino a 2 ( due) Soci
Familiari
6)
La quota o il contributo associativo non è cedibile e non è rivalutabile
7)
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta
per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso
8)
Il Socio che non ha versato la quota associativa entro il 31 marzo d'ogni anno,
è considerato moroso e può perdere la qualifica di Socio.
9)
La qualifica di Socio si perde anche per dimissioni, morte e radiazione.
10)
La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo quando il Socio manchi all’onore
ed ai doveri sociali.
Entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di radiazione, è ammesso
ricorso al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata.
Articolo11) Dovere dei Soci
a)
Osservare le
norme del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento Interno.
b)
Attenersi
alle delibere degli Organi Direttivi
c)
Pagare
regolarmente le contribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo
d)
Partecipare
alla vita associativa, intervenendo alle Assemblee e collaborando alle
iniziative del Club, fermo restando che ogni attività svolta dal socio
nell’ambito dell’Associazione e delle manifestazioni relative alle iniziative
del club viene svolta esclusivamente in forma di puro volontariato, senza alcun
obbligo o responsabilità da parte del Club stesso
e)
Per la
eleggibilità alle cariche sociali deve essere trascorso almeno 1 anno dalla
data di accettazione della domanda di iscrizione
f)
È vietata
l’instaurazione di un qualsiasi rapporto avente carattere di abitualità per lavoro subordinato,
autonomo, professionale o a titolo patrimoniale tra i soci e l’Associazione
g)
È, altresì,
vietata qualsiasi iniziativa autonoma da parte dei Soci, rientrante tra le
attività istituzionali indicate dal presente statuto.
h)
I Soci non
possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto del Club,
se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo
i)
I Soci, nelle
attività e manifestazioni associative, devono mantenere un comportamento
ispirato ad una corretta ed educata convivenza
j)
I soci
possono essere iscritti ad altre Associazioni di camperisti e campeggiatori ma
non possono ricoprire cariche elettive in altre Associazioni analoghe e con le
medesime finalità .
Articolo 12) Organi Sociali
Gli
Organi Sociali del "CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA" sono:
a)
l’Assemblea
dei Soci;
b)
il
Presidente;
c)
il Consiglio
Direttivo;
d)
il Collegio
dei Revisori;
e)
il Collegio
dei Probiviri;
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Articolo 13) Assemblea dei Soci
L’Assemblea
dei Soci è composta di tutti gli aderenti all'Associazione, ivi compresi i soci
familiari di cui all’art. 10 del presente Statuto, ed è
l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo
dell'anno in corso, entro il 30 Aprile dello stesso.
Essa
inoltre:
a)
elegge, con
un’unica votazione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio
dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
b)
delinea gli
indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c)
esamina
l'andamento dell'attività sociale;
d)
approva il
Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e le
eventuali successive modifiche;
e)
stabilisce
l'entità della quota associativa per l'anno successivo su proposta del
Consiglio Direttivo;
f)
delibera
sugli argomenti all’ordine del giorno;
g)
delibera
sull’eventuale destinazione di utili di gestione, in ogni modo denominati, e di
fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’Associazione stessa;
h)
delibera
sulle modifiche al presente Statuto mediante assemblea riunita in forma
straordinaria;
i)
delibera, pure
in forma straordinaria, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e
la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea dei Soci si riunisce ogni qualvolta il
Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando sia
richiesta da almeno un quinto dei Soci.
L’Assemblea
dei Soci è convocata per iscritto mediante invito, spedito per posta ordinaria
o per posta elettronica o a mezzo fax, ad ogni Socio avente diritto al voto,
almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima
convocazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine
del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà l'Assemblea,
in prima convocazione , ed in eventuale seconda convocazione da tenersi in
altra data dovrà pure figurare l'avviso di prima e seconda convocazione.
L’Assemblea
dei Soci, sia in forma ordinaria sia straordinaria, è valida in prima
convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione
con qualsiasi numero di presenti.
L’Assemblea
dei Soci è presieduta da un Socio designato dalla stessa.
Il Presidente dell’Assemblea, a sua volta designa un
Socio ad esercitare le funzioni di Segretario, salvo l’intervento di un Notaio.
Ogni
aderente all’Associazione (sia esso socio ordinario o socio familiare se
delegato) ha diritto ad un voto, esercitabile, solo se è in regola con il
pagamento della quota associativa, anche mediante delega apposta in calce
all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro
aderente all’Associazione che non sia Consigliere, Revisore o dipendente
dell’Associazione stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di
una delega.
Le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, salvo gli articoli 19 o 20
Articolo 14) Consiglio Direttivo
Il
Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri,
I
Consiglieri devono essere iscritti all’Associazione e non avere cariche
elettive in altre associazioni di pari caratteristiche; essi durano in carica tre
anni e possono essere rieletti.
Il
Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri: il presidente
ed un Vice Presidente; il Segretario Amministrativo può essere anche un Socio
non Consigliere.
Il
Segretario Amministrativo deve predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da
sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori
e dell’Assemblea dei Soci.
Il
Consigliere, assente ingiustificato in tre riunioni consecutive del Consiglio,
decade dalla carica. Gli subentra il primo dei non eletti all'ultima elezione
del Consiglio. Qualora non si renda disponibile nessuno, il Presidente può
cooptare, su indicazione del Consiglio, un Socio, la nomina dovrà costituire
punto all’ordine del giorno della prima Assemblea Ordinaria successiva.
Il
Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle determinazioni dell’Assemblea e
può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea
medesima.
In
particolare può:
a)
deliberare
circa l'indirizzo e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nei limiti
del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
b)
formulare le
proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
c)
predisporre
il Regolamento riguardante lo svolgimento dei servizi per sottoporlo
all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
d)
promuovere
incontri culturali locali, nazionali ed internazionali;
e)
compiere atti
di amministrazione ordinaria riguardo agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea
dei Soci;
f)
istituire
Commissioni con particolari incarichi nominandone i membri;
g)
mantenere
collegamenti con organismi similari ed Enti pubblici e privati;
Inoltre
ha il compito di:
- preparare, al termine del proprio mandato, elenco dei
candidati al nuovo Consiglio Direttivo comprendente un numero di nominativi
almeno doppio di quelli dei Consiglieri da eleggere;
-
proporre all’Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo,
l’entità delle quote associative e delle spese d’iscrizione;
-
curare l’applicazione dello Statuto e del Regolamento;
-
nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi
internazionali, nazionali, regionali o locali, aventi finalità simili a quelle
previste dal presente Statuto.
Il
Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno oppure su richiesta di almeno tre quinti dei Consiglieri.
Il
Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno. Non è ammessa delega
fra i Consiglieri.
Per
la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà
più uno dei suoi membri.
Il
Consiglio delibera, nell’ambito delle sue competenze, a maggioranza relativa.
Articolo 15) Presidente
Il
Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, può compiere tutti gli
atti non riservati espressamente ad altri Organi Sociali e s'intende investito
di tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
In
casi d'urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari, sottoponendoli
appena possibile al Consiglio Direttivo oppure al Comitato Esecutivo.
In
particolare egli può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea, senza diritto di voto, rappresentanti delle Pubbliche
Amministrazioni, Enti, Associazioni, nonché esperti in particolari materie e
Soci impegnati in particolari mansioni rivolte all’attività del Club, e ciò
ogni qualvolta che lo ritenga utile alle attività dell’Associazione.
In
assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
I
Consiglieri costituenti la maggioranza non possono opporre il rifiuto, pena la
decadenza della delibera stessa.
Il
Presidente può conferire deleghe e mandati per particolari mansioni ad un Socio
competente od a professionista di fiducia.
Il
Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta,
salvo modifiche che saranno deliberate dall’Assemblea.
Articolo 16) Presidente onorario.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci,
appositamente convocata, può eleggere un
Presidente Onorario, da scegliersi fra i soci che nel corso degli anni
abbiano dato esempio di eccezionale qualità morale e dimostrato eccezionale
impegno, assoluta abnegazione e spirito di sacrificio, valorizzando anche
all’esterno l’immagine dell’Associazione attraverso autonome fruttuose
iniziative ed ottenendo brillanti
risultati in termini di incremento degli iscritti, di potenziamento delle
strutture, di perseguimento delle finalità sociali, partecipando attivamente
all’attività svolta dagli iscritti e stimolando gli stessi ad un sempre
maggiore coinvolgimento nella vita dell’Associazione.
L’elezione del Presidente Onorario può avvenire per
acclamazione o, in mancanza, a scrutinio
segreto con la maggioranza almeno dei due terzi dei votanti.
La posizione del Presidente Onorario è incompatibile con
quella di Consigliere, di componente del
Collegio dei Revisori ma compatibile come membro del Collegio dei Probiviri.
Peraltro, tenuto conto della particolare esperienza e
competenza acquisita, allo stesso
possono essere affidati incarichi particolari
da parte del Consiglio Direttivo o direttamente dall’Assemblea, volti ad
un migliore perseguimento delle finalità sociali dell’Associazione, dei quali
dovrà rispondere di fronte agli organi statutari e comunque di fronte
all’Assemblea dei soci.
Tali incarichi durano fino alla scadenza del mandato del
Consiglio che li ha conferiti e possono essere confermati in tutto o in parte
dal nuovo Consiglio, che potrà anche conferire nuovi incarichi in aggiunta od
in sostituzione di quelli precedentemente assegnati.
Articolo 17) Segretario Amministrativo
Il
Segretario Amministrativo deve essere un Socio Ordinario ed è nominato dal
Presidente sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, deve occuparsi
della parte riguardante la contabilità, il bilancio, il tesseramento e la
tenuta dei libri sociali e deve operare in stretta collaborazione con il
Presidente .
Può
essere revocato dal Presidente, sentito il parere favorevole del Consiglio
Direttivo.
Se
non Consigliere, il Segretario Amministrativo, non ha diritto di voto in
Consiglio Direttivo.
Articolo 18) Collegio dei Revisori
Al
Collegio dei Revisori è affidato il controllo dell’amministrazione
dell’Associazione.
Esso
è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti che rimangono in carica tre anni
e possono essere rieletti una sola volta. I membri nominano il Presidente del
Collegio.
Per
il funzionamento del Collegio valgono le norme del Regolamento e, per quanto da
questo non previsto, del Codice Civile sui Sindaci delle Società.
Possono
essere eletti membri del Collegio Revisori solo soci Ordinari
Articolo 19) Collegio dei Probiviri
Il
Collegio dei Probiviri dirime e decide le controversie fra i Soci e quelle fra
il Consiglio Direttivo ed i Soci, nell’ambito delle attività sociali. Le
decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.
Esso
è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti che rimangono in carica tre anni
e possono essere rieletti una sola volta. I membri nominano il Presidente del
Collegio.
Per
il funzionamento del Collegio valgono le norme del Regolamento.
Possono
essere eletti membri del Collegio Probiviri solo soci Ordinari
Articolo 20) Bilanci
Gli
esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni
esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Entro
il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per prendere
visione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio
preventivo dell'anno in corso, predisposti dal Segretario Amministrativo, e da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
I
bilanci, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo, devono restare
depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che
precedono l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.
La
richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Ogni
spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio
preventivo.
Per
le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del
Consiglio Direttivo.
Il
bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, deve
essere depositato presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci.
Entro
un mese dalla delibera dell’Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo deve
essere trasmesso per conoscenza agli Enti di competenza.
Articolo 21) Avanzi di gestione
All’Associazione
è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati e fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non
lucrative d'utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento,
facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione
ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente
connesse.
Articolo 22) Modifiche
Statutarie
Il
presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea. In prima
convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché
questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione
sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti all'Assemblea.
Per
le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo
e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.
Articolo 23) Scioglimento e liquidazione
L’Assemblea
dei Soci, con la partecipazione di almeno tre quarti dei componenti e con
deliberazione di almeno tre quarti dei presenti, può deliberare lo scioglimento
dell’Associazione provvedendo nello stesso tempo alla nomina del Liquidatore e
indicando la destinazione da darsi al patrimonio.
I Revisori in carica al momento della messa in
liquidazione, esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni
relative.
In
caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di
devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità
sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo
di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo
diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 24) Clausola compromissoria
Qualunque
controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del
presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al
giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e
senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro
sarà scelto, di comune accordo, dalle parti contendenti; in mancanza d'accordo
sarà nominato dal Collegio dei Probiviri o dal Presidente del Tribunale di Reggio
Emilia.
Articolo 25) Norme transitorie
Per
disciplinare ciò che non è previsto dal presente Statuto, si deve fare
riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice
Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.
Rubiera
( RE ) 24-05-2012