STATUTO


CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA
Via Delle Acque n° 1
42048 – Rubiera ( RE )

STATUTO
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1)   Denominazione
E’ costituita in Rubiera ( RE ) una libera Associazione sportiva culturale fra campeggiatori ed affini, denominata "CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA" con sede in Rubiera ( RE ) in via  DELLE ACQUE n° 1
Articolo 2)   Scopi e Finalità
Gli scopi e le finalità dell'Associazione sono:
a)      Riunire persone che praticano la vita all’aria aperta utilizzando veicoli ricreazionali e similari, e che in genere praticano attività di turismo, promuovendo lo spirito associativo;
b)      favorire lo scambio d'esperienze, sia per un migliore utilizzo dei veicoli ricreazionali sia per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
c)       Promuovere iniziative per un armonico sviluppo della pratica del turismo itinerante, delle attività ricreative e culturali nell’ambito di un corretto uso del territorio e dell’ambiente nel rispetto delle leggi, tempo per tempo vigenti, contribuire allo sviluppo della dignità e della qualità della vita dei Soci e delle loro famiglie;
d)      favorire i rapporti fra Soci e sviluppare le proposte da loro avanzate, aiutandoli ad organizzare incontri nei luoghi di residenza, favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo direttamente le iniziative;
e)      organizzare, sostenere e partecipare ad iniziative con finalità culturali, umanitarie, di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
f)        aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa, sicura e piacevole vita all’aria aperta, sia nelle città sia a contatto con la natura;
g)      promuovere iniziative per impostare e sviluppare programmi rivolti al turismo in generale , per l’utilizzo e lo sviluppo  del territorio e per il riconoscimento del diritto di ogni cittadino al godimento della natura e del patrimonio culturale nel pieno rispetto degli stessi;
h)      Favorire al suo interno la formazione di sezioni o gruppi per gestire con relativa autonomia, le specifiche attività che comunque non devono essere in contrasto con i principi generali del presente Statuto e dovranno avere negli eventuali loro Organi Direttivi anche un rappresentante del Consiglio Direttivo del Club;
i)        Favorire la promozione del territorio di Rubiera e dei Comuni circostanti nel mondo del turismo itinerante in collaborazione e con la fiducia delle rispettive Amministrazioni;
j)        favorire i contatti fra i Soci anche attraverso la pubblicazione di un notiziario;
k)      collaborare con Associazioni, Enti ed Istituti pubblici e privati, turistici, sportivi, culturali  di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo e lo scambio culturale, e collaborare con attività di volontariato sociale;
l)        promuovere la costruzione di aree di sosta, parcheggi e campeggi, porre in atto iniziative rivolte  al miglioramento delle aree di sosta, parcheggi e camper service del territorio circostante;
Su delibera dell’Assemblea dei soci, l’Associazione può affiliarsi ad organizzazioni che conseguano, istituzionalmente, scopi affini e/o analoghi;
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a loro strettamente affini od accessorie.
L’Associazione è apartitica ed al di fuori di ogni organizzazione che abbia, comunque, natura politica ed è senza scopo di lucro
La presente Associazione non potrà mai costituirsi, in tutto o in parte, in società di qualsiasi tipo, nel caso vengano meno le finalità previste dallo Statuto, si dovrà procedere allo scioglimento così come previsto dall’art.20 del presente Statuto.
Articolo 3)   Patrimonio
Costituiscono il patrimonio dell’Associazione i beni mobili ed immobili di cui essa è proprietaria o ne diverrà e tutti gli altri valori di cui ha piena disponibilità. Tutte le deliberazioni relative al patrimonio, acquisti ed alienazioni di beni immobili, saranno di competenza dell’Assemblea dei Soci, mentre acquisti ed alienazioni di beni mobili saranno di competenza del Consiglio Direttivo.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ;
Articolo 4)   Libri Sociali
Vengono istituiti e mantenuti aggiornati:
·         Un libro Soci
·         Un libro Cassa e Banca
·         Un libro Verbali dell’Assemblea dei Soci
·         Un libro Verbali del Consiglio Direttivo;
Articolo 5)   Entrate
Per conseguire le sue finalità, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
a)      quote associative e di iscrizione annuali, ed eventuali quote di entratura
b)      contributi straordinari stabiliti dall’assemblea dei soci che ne determinano l’ammontare,
c)       da ogni altra entrata compatibile con gli scopi istituzionali che concorra ad incrementare l’attivo Sociale.
Articolo 6)   Norme Finanziarie
I fondi per la gestione ordinaria sono depositati presso Istituti di Credito scelti dal Consiglio Direttivo.
I documenti per il prelievo potranno essere firmati dal Presidente e/o da un suo sostituto nominato. Per i prelevamenti superiori a € 500,00 ( cinquecento,00 ) la firma dovrà essere  congiunta : il Presidente con il Segretario Amministrativo o un componente del Consiglio.
Articolo 7)
L’anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Ogni spesa dovrà essere contenuta nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio Preventivo, fatti salvi i limiti di legge.
Le eventuali spese impreviste saranno di volta in volta valutate dal Consiglio Direttivo tenuto presente le disponibilità finanziarie complessive del Club, che non dovranno mai essere in passivo.
Articolo 8)
Il Bilancio Consuntivo dell’esercizio chiuso il 31 Dicembre di ogni anno, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo ed a quella del Collegio dei Revisori ( se previsto ), deve essere depositato presso la Segreteria del Club, a disposizione dei Soci, non meno di 15 ( quindici ) giorni prima di quello fissato per la riunione dell’Assemblea che è chiamata a deliberare sul Rendiconto stesso, che dovrà essere convocata non oltre il 30 Aprile dell’anno successivo.
Articolo 9)   Iscrizione
L’iscrizione al "CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA" è aperta a tutti i campeggiatori e possessori o utilizzatori di veicoli ricreazionali, e a tutti i cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta scritta, purché si tratti di persone di buona condotta morale..
Chi intende aderire all'Associazione, deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta contenente la dichiarazione di condivisione delle finalità che la stessa si propone e l’impegno ad osservarne Statuto e Regolamento, accompagnata dal versamento dell’importo previsto per la quota di iscrizione e per le quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo
La domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione di liberatoria nei confronti del Club per ogni eventuale incidente che possa accadere al Socio, o ai suoi famigliari, nella sede del Club e nelle immediate vicinanze dello stesso, prima e durante e dopo le iniziative e manifestazioni organizzate dal Club cui il Socio partecipi.
Per l’accettazione delle domande è competente il Consiglio Direttivo dell’Associazione, in caso di mancato accoglimento della domanda è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, ricorso che deve pervenire al Club con lettera raccomandata entro 30 ( trenta ) giorni dalla comunicazione del provvedimento, se la domanda non sarà accolta gli importi saranno restituiti
Ogni aderente all'Associazione può notificare in qualsiasi momento, per iscritto, la sua volontà di recedere dall'Associazione stessa.
Articolo 10)   Soci
L’iscrizione garantisce al Socio maggiore d'età il diritto a partecipare attivamente alla vita dell’Associazione ed il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci, e la tessera sociale è nominativa
I Soci si dividono in Ordinari e Familiari:
1) è Socio Ordinario la persona maggiorenne che sottoscrive la domanda d’iscrizione, accetta il presente Statuto, il Regolamento e le delibere emanate dagli Organi dell'Associazione, partecipa alle Assemblee e può essere chiamato a ricoprire una carica sociale, , i Soci Ordinari saranno elencati nel libro dei Soci Ordinari ed aggiornati annualmente;
2) è Socio Familiare il coniuge, la compagna/o di coppia convivente o altre persone parenti o affini fino al 2° grado ( figlia/o o nipote ) indicata dal Socio Ordinario, accetta il presente Statuto, il Regolamento e le delibere emanate dagli Organi dell'Associazione, ma non può essere chiamato a ricoprire una carica sociale, i Soci Familiari saranno elencati nel libro dei Soci Familiari ed aggiornati annualmente;
3) il voto, agli effetti di qualsiasi istanza sociale prevista dallo Statuto, compete esclusivamente ai Soci Ordinari
4) i Soci Ordinari, in loro assenza o impedimento, possono delegare un altro socio ordinario munito di apposita delega;
5) Il pagamento della quota associativa spetta ed è di competenza esclusivamente del Socio Ordinario, il quale ha il diritto di indicare fino a 2 ( due) Soci Familiari
6) La quota o il contributo associativo non è cedibile e non è rivalutabile
7) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo il diritto di recesso
8) Il Socio che non ha versato la quota associativa entro il 31 marzo d'ogni anno, è considerato moroso e può perdere la qualifica di Socio.
9) La qualifica di Socio si perde anche per dimissioni, morte e radiazione.
10) La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo quando il Socio manchi all’onore ed ai doveri sociali.
Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di radiazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri mediante lettera raccomandata.
Articolo11) Dovere dei Soci
a)      Osservare le norme del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento Interno.
b)      Attenersi alle delibere degli Organi Direttivi
c)       Pagare regolarmente le contribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo
d)      Partecipare alla vita associativa, intervenendo alle Assemblee e collaborando alle iniziative del Club, fermo restando che ogni attività svolta dal socio nell’ambito dell’Associazione e delle manifestazioni relative alle iniziative del club viene svolta esclusivamente in forma di puro volontariato, senza alcun obbligo o responsabilità da parte del Club stesso
e)      Per la eleggibilità alle cariche sociali deve essere trascorso almeno 1 anno dalla data di accettazione della domanda di iscrizione
f)        È vietata l’instaurazione di un qualsiasi rapporto avente carattere  di abitualità per lavoro subordinato, autonomo, professionale o a titolo patrimoniale tra i soci e l’Associazione
g)      È, altresì, vietata qualsiasi iniziativa autonoma da parte dei Soci, rientrante tra le attività istituzionali indicate dal presente statuto.
h)      I Soci non possono prendere iniziative o svolgere attività in nome e per conto del Club, se non previa autorizzazione del Consiglio Direttivo
i)        I Soci, nelle attività e manifestazioni associative, devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta ed educata convivenza
j)        I soci possono essere iscritti ad altre Associazioni di camperisti e campeggiatori ma non possono ricoprire cariche elettive in altre Associazioni analoghe e con le medesime finalità .
 
Articolo 12)   Organi Sociali
Gli Organi Sociali del "CAMPER CLUB TERRE DEL SECCHIA" sono:
a)      l’Assemblea dei Soci;
b)      il Presidente;
c)       il Consiglio Direttivo;
d)      il Collegio dei Revisori;
e)      il Collegio dei Probiviri;
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Articolo 13)   Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è composta di tutti gli aderenti all'Associazione, ivi compresi i soci familiari di cui all’art. 10 del presente Statuto,  ed  è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo dell'anno in corso, entro il 30 Aprile dello stesso.
Essa inoltre:
a)      elegge, con un’unica votazione a scrutinio segreto, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
b)      delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
c)       esamina l'andamento dell'attività sociale;
d)      approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e le eventuali  successive modifiche;
e)      stabilisce l'entità della quota associativa per l'anno successivo su proposta del Consiglio Direttivo;
f)        delibera sugli argomenti all’ordine del giorno;
g)      delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione, in ogni modo denominati, e di fondi,  riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa;
h)      delibera sulle modifiche al presente Statuto mediante assemblea riunita in forma straordinaria;
i)        delibera, pure in forma straordinaria, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea dei Soci si riunisce ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità e deve essere convocata quando sia richiesta da almeno un quinto dei Soci.
L’Assemblea dei Soci è convocata per iscritto mediante invito, spedito per posta ordinaria o per posta elettronica o a mezzo fax, ad ogni Socio avente diritto al voto, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà l'Assemblea, in prima convocazione , ed in eventuale seconda convocazione da tenersi in altra data dovrà pure figurare l'avviso di prima e seconda convocazione.
L’Assemblea dei Soci, sia in forma ordinaria sia straordinaria, è valida in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti.
L’Assemblea dei Soci è presieduta da un Socio designato dalla stessa.
Il Presidente dell’Assemblea, a sua volta designa un Socio ad esercitare le funzioni di Segretario, salvo l’intervento di un Notaio.
Ogni aderente all’Associazione (sia esso socio ordinario o socio familiare se delegato) ha diritto ad un voto, esercitabile, solo se è in regola con il pagamento della quota associativa, anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia Consigliere, Revisore o dipendente dell’Associazione stessa. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo gli articoli 19 o 20
Articolo 14)   Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri,
I Consiglieri devono essere iscritti all’Associazione e non avere cariche elettive in altre associazioni di pari caratteristiche; essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge a scrutinio segreto tra i suoi membri: il presidente ed un Vice Presidente; il Segretario Amministrativo può essere anche un Socio non Consigliere.
Il Segretario Amministrativo deve predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dell’Assemblea dei Soci.
Il Consigliere, assente ingiustificato in tre riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Gli subentra il primo dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio. Qualora non si renda disponibile nessuno, il Presidente può cooptare, su indicazione del Consiglio, un Socio, la nomina dovrà costituire punto all’ordine del giorno della prima Assemblea Ordinaria successiva.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle determinazioni dell’Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all’Assemblea medesima.
In particolare può:
a)      deliberare circa l'indirizzo e lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, nei limiti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
b)      formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
c)       predisporre il Regolamento riguardante lo svolgimento dei servizi per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
d)      promuovere incontri culturali locali, nazionali ed internazionali;
e)      compiere atti di amministrazione ordinaria riguardo agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea dei Soci;
f)        istituire Commissioni con particolari incarichi nominandone i membri;
g)      mantenere collegamenti con organismi similari ed Enti pubblici e privati;
Inoltre ha il compito di:
- preparare, al termine del proprio mandato, elenco dei candidati al nuovo Consiglio Direttivo comprendente un numero di nominativi almeno doppio di quelli dei Consiglieri da eleggere;
- proporre all’Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo, l’entità delle quote associative e delle spese d’iscrizione;
- curare l’applicazione dello Statuto e del Regolamento;
- nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi internazionali, nazionali, regionali o locali, aventi finalità simili a quelle previste dal presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre quinti dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno. Non è ammessa delega fra i Consiglieri.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
Il Consiglio delibera, nell’ambito delle sue competenze, a maggioranza relativa.
Articolo 15)   Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, può compiere tutti gli atti non riservati espressamente ad altri Organi Sociali e s'intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.
In casi d'urgenza adotta i provvedimenti che ritiene necessari, sottoponendoli appena possibile al Consiglio Direttivo oppure al Comitato Esecutivo.
In particolare egli può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, senza diritto di voto, rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Associazioni, nonché esperti in particolari materie e Soci impegnati in particolari mansioni rivolte all’attività del Club, e ciò ogni qualvolta che lo ritenga utile alle attività dell’Associazione.
In assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
I Consiglieri costituenti la maggioranza non possono opporre il rifiuto, pena la decadenza della delibera stessa.
Il Presidente può conferire deleghe e mandati per particolari mansioni ad un Socio competente od a professionista di fiducia.
Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta, salvo modifiche che saranno deliberate dall’Assemblea.
Articolo 16)   Presidente onorario.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei soci, appositamente convocata, può eleggere un  Presidente Onorario, da scegliersi fra i soci che nel corso degli anni abbiano dato esempio di eccezionale qualità morale e dimostrato eccezionale impegno,  assoluta abnegazione  e spirito di sacrificio, valorizzando anche all’esterno l’immagine dell’Associazione attraverso autonome fruttuose iniziative  ed ottenendo brillanti risultati in termini di incremento degli iscritti, di potenziamento delle strutture, di perseguimento delle finalità sociali, partecipando attivamente all’attività svolta dagli iscritti e stimolando gli stessi ad un sempre maggiore coinvolgimento nella vita dell’Associazione.
L’elezione del Presidente Onorario può avvenire per acclamazione  o, in mancanza, a scrutinio segreto con la maggioranza almeno dei due terzi dei votanti.
La posizione del Presidente Onorario è incompatibile con quella di Consigliere,  di componente del Collegio dei Revisori ma compatibile come membro del Collegio dei Probiviri.
Peraltro, tenuto conto della particolare esperienza e competenza acquisita,  allo stesso possono essere affidati incarichi particolari  da parte del Consiglio Direttivo o direttamente dall’Assemblea, volti ad un migliore perseguimento delle finalità sociali dell’Associazione, dei quali dovrà rispondere di fronte agli organi statutari e comunque di fronte all’Assemblea dei soci.
Tali incarichi durano fino alla scadenza del mandato del Consiglio che li ha conferiti e possono essere confermati in tutto o in parte dal nuovo Consiglio, che potrà anche conferire nuovi incarichi in aggiunta od in sostituzione di quelli precedentemente assegnati.
Articolo 17)   Segretario Amministrativo
Il Segretario Amministrativo deve essere un Socio Ordinario ed è nominato dal Presidente sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo, deve occuparsi della parte riguardante la contabilità, il bilancio, il tesseramento e la tenuta dei libri sociali e deve operare in stretta collaborazione con il Presidente .
Può essere revocato dal Presidente, sentito il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Se non Consigliere, il Segretario Amministrativo, non ha diritto di voto in Consiglio Direttivo.
Articolo 18)   Collegio dei Revisori
Al Collegio dei Revisori è affidato il controllo dell’amministrazione dell’Associazione.
Esso è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti che rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. I membri nominano il Presidente del Collegio.
Per il funzionamento del Collegio valgono le norme del Regolamento e, per quanto da questo non previsto, del Codice Civile sui Sindaci delle Società.
Possono essere eletti membri del Collegio Revisori solo soci Ordinari
Articolo 19)   Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri dirime e decide le controversie fra i Soci e quelle fra il Consiglio Direttivo ed i Soci, nell’ambito delle attività sociali. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.
Esso è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti che rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. I membri nominano il Presidente del Collegio.
Per il funzionamento del Collegio valgono le norme del Regolamento.
Possono essere eletti membri del Collegio Probiviri solo soci Ordinari
Articolo 20)   Bilanci
Gli esercizi dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per prendere visione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, predisposti dal Segretario Amministrativo, e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
I bilanci, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo, devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio preventivo.
Per le spese impreviste è stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere depositato presso la sede dell’Associazione, a disposizione dei Soci.
Entro un mese dalla delibera dell’Assemblea dei Soci, il bilancio consuntivo deve essere trasmesso per conoscenza agli Enti di competenza.
Articolo 21)   Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati e fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.
Articolo 22) Modifiche Statutarie
Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea. In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale. In seconda convocazione sono approvate con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti all'Assemblea.
Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è competente il Consiglio Direttivo e saranno ratificate dall'Assemblea nella prima riunione utile.
Articolo 23)   Scioglimento e liquidazione
L’Assemblea dei Soci, con la partecipazione di almeno tre quarti dei componenti e con deliberazione di almeno tre quarti dei presenti, può deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvedendo nello stesso tempo alla nomina del Liquidatore e indicando la destinazione da darsi al patrimonio.
I Revisori in carica al momento della messa in liquidazione, esercitano le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Articolo 24)   Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto, di comune accordo, dalle parti contendenti; in mancanza d'accordo sarà nominato dal Collegio dei Probiviri o dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
Articolo 25)   Norme transitorie
Per disciplinare ciò che non è previsto dal presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.


Rubiera ( RE ) 24-05-2012